Legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14
interventi per l'emergenza L.P. 29 Aprile 1993, n. 14 -art. 8 "Interventi per l'emergenza"
Capo II -Interventi per l'emergenza
Art. 8
01. la Provincia è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che si verifichino sul territorio italiano o in altri paesi.
02. fermo restando il limite massimo di spesa individuato dal comma 2, gli oneri relativi all'impegno di personale, all'acquisto di beni e servizi e alla realizzazione di interventi,rientranti nelle competenze ordinarie delle strutture provinciali, possono essere assunti a valere sugli stanziamenti già autorizzati nel bilancio per le predette finalità. Le medesime spese possono essere effettuate dalla Provincia anche avvalendosi delle proprie agenzie o enti funzionali che vi provvedono utilizzando le assegnazioni di somme disposte a carico del bilancio provinciale, fatto salvo l'eventuale successivo rimborso a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2.
1. Per i medesimi fini, sentito il comitato tecnico di cui all'art.3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n.10, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa ad enti, associazioni ed organismi operanti senza fini di lucro in provincia di Trento.
2. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste con le modalità di cui all'rticolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, fino all'importo annuo di lire 500 milioni. Il predetto limite è elevato a 1 miliardo per le spese conseguenti e emergenze verificatesi sul territorio italiano.
2-bis. L'acquisto di beni e servizi o la realizzazione di interventi di cui ai commi 01 e 02 connessa a eventi calamitosi, comprovata dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri che attesta lo0 stato di emergenza, può essere disposta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n.2.
3. In prima applicazione della presente legge e ai fini di solidarietà con le popolazioni della Somalia colpite dalla carestia e dalla guerra, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per l'acquisto e il trasporto di generi di prima necessità nonché per favorire la ripresa dell'agricoltura in Somalia. A tale scopo la Giuta provinciale, in accordo con i competenti organi dello Stato, stabilisce gli interventi e le modalità per la loro attuazione ed individua le strutture di destinazione.
Legge Provinciale 17 marzo 1988, n.10
"Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo" [1]
(B.U. 24 marzo 1988, n. 14, Suppl. Straord.)
Art.1 Finalità
1. Ai fini della cooperazione allo sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legislazione statale vigente nella materia e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri stabilite da tale legislazione, promuove iniziative che prevedano il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nella provincia.
2. Tali iniziative dovranno tendere ad avere come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali.
Art. 2 Attività della Provincia
1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Provincia formula proposte ai competenti organi dello Stato e, previe apposite convenzioni con lo Stato medesimo, realizza le attività previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Per i medesimi fini la Provincia inoltre: a) assicura assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo; b) sostiene l'attività degli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonché‚ azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari che rientrano dopo il compimento del servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo; c) cura l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate dai soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri un'adeguata informazione tecnica ed amministrativa sulle iniziative predette.[2]
Art. 3. Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo Omissis [3]
Art. 4 Programmazione e attuazione delle attività
1. omissis[4]
2. I programmi e i progetti in essi contenuti dovranno espressamente richiamarsi al rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e in modo specifico dovranno:
a) essere volti al sostegno della azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
b) garantire la partecipazione attiva della popolazione;
c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei paesi in via di sviluppo destinatari dell'intervento o nei paesi vicini. [5]
Art. 5 Assistenza tecnica
1. La Giunta provinciale può mettere a disposizione gratuita dei soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo rientranti nei programmi di cui all'articolo 4, locali, attrezzature e servizi logistici sulla base si specifiche convenzioni nonché consulenze tecniche dei servizi provinciali.
2. La Giunta provinciale, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, o su richiesta di soggetti pubblici o privati che concorrono all'attività di cooperazione allo sviluppo, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, può avanzare proposte alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo curando l'elaborazione di progetti anche diretti alla creazione e al potenziamento di attività produttive nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.
3. La Giunta provinciale provvede all'attuazione dei progetti di cui al comma 2 anche avvalendosi della collaborazione di organizzazioni non governative e di associazioni di volontariato operanti nel settore nonché di cooperative, enti, enti funzionali, università ed istituti di ricerca.
4. Per i fini di cui al comma 3, la Giunta provinciale provvede alla costituzione, per ciascun progetto, di un comitato di gestione composto da non più di sette membri dei quali tre designati dal comitato tecnico di cui all'articolo 3, con il compito di avanzare proposte in ordine alla progettazione, monitoraggio, realizzazione e valutazione dei progetti con particolare riguardo al coinvolgimento del volontariato e della comunità locale.
5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, la Provincia è autorizzata ad anticipare i fondi necessari alla realizzazione degli interventi, nonché ad istituire apposite unità operative nei paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione.
6. Per il pagamento delle spese derivanti dall'effettuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni. Per i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalità in uso nei paesi interessati. I funzionari delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o legato con contratto d'opera ai sensi del presente articolo. La rendicontazione delle spese può essere effettuata anche in valuta in relazione alle modalità con le quali sono rese disponibili le aperture di credito. Ai fini della rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a Lire 5.000.000 l'esborso potrà essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato nella quale sia indicato l'oggetto della spesa e il percettore delle somme.
7. I funzionari delegati di cui al comma 6 sono autorizzati, ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, a concludere contratti con fornitori operanti nei paesi in via di sviluppo o limitrofi secondo la normativa vigente, intendendosi, nei casi previsti dalla legge, la commissione per gli acquisti di cui all'articolo 22 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sostituita dal comitato di gestione di cui al comma 4.
8. Al fine della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di anni cinque, nonché a stipulare contratti d'opera.
9. Per la selezione e la determinazione del relativo trattamento economico del personale di cui al comma 8, si tiene conto delle capacità professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall'intervento da attuare nonché dall'esperienza, delle motivazioni e dell'attitudine personale all'espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni di disagio che caratterizzano l'attività svolta nei paesi in via di sviluppo.
10. La Giunta provinciale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti in corso e la invia al Consiglio provinciale per l'esame da parte della competente Commissione permanente. [6]
Art. 6 Volontariato ed educazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone appartenenti ad associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze.
2. La Provincia può avvalersi altresì, sulla base di apposite convenzioni, di associazioni ed organismi di cui al comma 1 per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione allo sviluppo, anche nell'ambito scolastico, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, articolo 2, comma 3, lettera h). Tali programmi di educazione, sia quando prevedono una didattica interdisciplinare, sia quando si esplicano con attività, corsi e seminari, dovranno essere preferibilmente rivolti ad educatori e insegnanti all'interno di corsi di aggiornamento anche attivati dal Provveditorato agli studi di Trento sulla base di apposite intese con la Giunta provinciale.
3. Le convenzioni di cui ai commi precedenti specificano in particolare il numero del personale volontario addetto all'attività convenzionata, i relativi requisiti professionali, la durata e le modalità dell'utilizzo nonché i criteri per la determinazione del rimborso a carico della Provincia delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario stesso per l'esercizio dell'attività convenzionata. Art. 6-bis Coordinamento e verifica delle attività 1. Al fine di favorire il coordinamento e la verifica delle attività di cooperazione allo sviluppo, il Presidente della Provincia convoca una volta all'anno in apposita riunione plenaria, da lui presieduta, i rappresentanti delle associazioni, organismi ed organizzazioni operanti in Trentino nel settore specifico. [7]
Art. 7 Formazione professionale ed esperienze lavorative
1. La Giunta provinciale, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale da essa gestiti in forma diretta, ovvero attraverso enti funzionali o convenzionati o riconosciuti riserva, di intesa con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti gratuiti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.
2. La Giunta provinciale promuove inoltre, sempre d'intesa con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, iniziative di formazione e addestramento professionale da realizzare nei paesi in via di sviluppo.
3. La Giunta provinciale promuove altresì, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.
4. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle disposizioni previste dalle vigenti norme in materia di formazione professionale.
Art. 8. Modificazioni e integrazioni della legge provinciale 29 aprile, 1983, n. 12 concernente “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento” omissis[8]
Art. 8-bis Trattamento economico all'estero omissis.[9]
Art. 9 Integrazioni alla legge provinciale concernente “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento” omissis.[10]
Art. 10 Autorizzazioni di spesa
1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, comma 1, 4, 6 e 7, commi 1, 2 e 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
2. Gli importi che sono corrisposti alla Provincia dallo Stato in attuazione dell'articolo 2, comma 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono introitati nel bilancio provinciale e sono utilizzati nei termini e con le modalità per cui vengono devoluti.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, le connesse variazioni al bilancio della Provincia sono disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.
4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 8, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo e, per la parte eventualmente non coperta, con gli stanziamenti autorizzati in base al comma 1 del presente articolo.
5. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 8-bis, si fa fronte con i fondi autorizzati annualmente con legge di bilancio per il personale provinciale. omissis.[11]
Art. 11 - Art. 12 omissis[12]
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[1] Vedi anche l'art. 9 del d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg
[2] Per l'erogazione dei contributi ai sensi di quest'articolo vedi la deliberazione della Giunta provinciale 12 luglio 2002, n. 1599 (b.u. 10 settembre 2002, n. 38)
[3] Il comitato Tecnico per la cooperazione allo sviluppo, però, è stato soppresso dalla deliberazione della Giunta provinciale 28 agosto 1998, n. 9369 (non pubblicata), ai sensi dell'art.9 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3. La stessa deliberazione ha affidato le sue funzioni, tuttora ricavabili dall'articolo qua annotato, al servizio relazioni pubbliche.
[4] Le norme del presente articolo in materia di programmazione degli interventi non sono più efficaci, secondo quanto prescrive l'art. 21 del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999 n. 3.
[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della l.p. 29 aprile 1993, n.14.
[6] Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 29 aprile 2003 nr. 14.
[7] Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 29 aprile 2003 nr. 14.
[8] Articolo modificato dall'art. 142 e aggiuntivo dell'art. 142 bis alla l.p. 29 aprile 1983 n. 12.
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della l.p. 3 settembre 1993 n. 23.
[10] Articolo modificato dalla scheda n. 1 nell'allegato A della l.p. 29 aprile 1983 n.12. [11] Articolo così modificato dall'articolo 6 della l.p. 29 aprile 1993 n.14.
[12] Disposizioni finanziarie